Il decreto legge 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, all’articolo 5, per contrastare le frodi in materia di accisa, prevede nuovi obblighi per i depositi di carburante, abbassando la soglia di capacità per la denuncia del deposito e per la tenuta del registro di carico e scarico.

La variazione della normativa specifica che:

Tutti gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità inferiore a 25 m3, definiti come Depositi minori e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 m3 e non superiore a 10 m3, è prevista la tenuta di un registro di carico e scarico semplificato.

I soggetti hanno l’obbligo di:

  • Tenere un registro di carico e scarico presso l’impianto, alternativamente su supporto elettronico o cartaceo, senza la vidimazione dell’Ufficio delle dogane. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • Contabilizzare in maniera distinta i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
  • Trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali;
  • Conservare il registro di carico e scarico e la relativa documentazione  presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali dovrà essere trasmesso all’Ufficio delle Dogane entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Infine, Il registro di carico e scarico e la documentazione a corredo devono essere resi disponibili per i controlli dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza.

Tali adempimenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.adm.gov.it/portale/