Linee guida 2025 per impianti fotovoltaici e prevenzione incendi

Antincendio

Linee guida 2025 per impianti fotovoltaici e prevenzione incendi: cosa cambia

Il 1° settembre 2025 è una data che segna un punto di svolta nelle regole applicabili agli impianti fotovoltaici in relazione alla prevenzione incendi. Con la Nota n. 14030 / DCPREV il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una nuova linea guida che aggiorna e sostituisce le precedenti Note 1324 e 6334 del 2012.

Questo documento tecnico ha il compito di fornire criteri più chiari e univoci per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici (FV) nei contesti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Vediamo i punti salienti, le novità e le implicazioni pratiche per aziende, progettisti e operatori del settore.

1. Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Impianti FV soggetti

La nuova linea guida si applica agli impianti FV con tensione nominale in corrente continua fino a 1.500 V, installati su edifici civili, industriali, commerciali, rurali e strutture correlate (coperture, facciate, pergole, tettoie, pensiline).

Sono compresi anche gli impianti “interferenti” con un’attività soggetta a controlli VVF, ossia quelli che, pur non essendo direttamente collegati all’edificio rientrano nel volume proiettato dell’attività e possono costituire un rischio potenziale per propagazione incendio.

Esclusioni e casi speciali

Non rientrano nel campo di applicazione:

  • Impianti a terra, non collegati ad edifici o strutture soggette.
  • Impianti tipo plug & play e quelli molto piccoli (inferiori a 800 W).
  • Sistemi agrivoltaici posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici soggetti.
  • Sistemi a concentrazione su strutture inseguimento solare (tipologie particolari).

Un tema molto rilevante è quello dei progetti già in corso alla data del 1° settembre 2025. Con una circolare del 10 settembre 2025, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in tali casi, è possibile completare l’intervento secondo la normativa precedente, in applicazione del principio del legittimo affidamento.

Vengono indicate come “procedure già avviate” tutte quelle situazioni in cui erano state presentate SCIA, CILA, contratti vincolanti, progettazioni definitive, inizio lavori o documentazione con data certa prima del 1° settembre 2025.

2. Modifica rilevante ai fini antincendio

Uno dei principi centrali della nota è che l’installazione o modifica di un impianto FV in un edificio soggetto a prevenzione incendi debba essere considerata una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio.

Ciò significa che l’installazione di pannelli fotovoltaici (anche se integrati) potrà richiedere, a seconda dei casi:

  • presentazione di SCIA antincendio,
  • verifica progettuale da parte dei Vigili del Fuoco,
  • eventuale valutazione del progetto quando l’installazione comporta aggravio del rischio.

Occorre pertanto valutare con attenzione se l’impianto potrà costituire o meno un aggravio, per determinare il corretto iter autorizzativo da seguire, e sarà il professionista antincendio ad occuparsene.

Per impianti con aggravio del rischio (in particolare nelle categorie B e C di attività soggette), la norma prevede che il progettista o responsabile dell’impianto debba attivare le procedure antincendio previste all’articolo 3 del DPR 151/2011 (ovvero la valutazione del progetto).

In altri casi (modifica senza aggravio o attività di categoria A) può essere sufficiente una SCIA antincendio.

3. Principi e obiettivi di sicurezza richiesti

La linea guida del 1° settembre 2025 stabilisce chiaramente una serie di obiettivi di sicurezza cui il progetto deve conformarsi:

  1. Riduzione della probabilità di innesco
    Attenzione a guasti di isolamento, archi voltaici, connessioni difettose, surriscaldamenti, hot-spot, degrado dei materiali isolanti.
  2. Limitazione della propagazione dell’incendio
    Controlli sulla velocità con cui il fuoco potrebbe propagarsi dai pannelli verso il resto dell’edificio o verso elementi critici.
  3. Protezione delle persone e dei soccorritori
    Garantire vie di esodo, accessibilità per i Vigili del Fuoco, percorsi liberi, segregazione dei componenti pericolosi (inverter, batterie).
  4. Gestione della manutenzione e della vita utile
    Introduzione di controlli periodici, verifiche termografiche, registro antincendio, manuale di manutenzione, ispezioni strutturali.

Le linee guida richiedono che il progettista adotti la valutazione del rischio incendio in modo documentato, dimostrando che le scelte tecniche garantiscano il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza, anche se si discosta leggermente dalle indicazioni codificate.

4. Misure tecniche previste

Ecco alcune delle misure tecniche più rilevanti introdotte o confermate dalle nuove linee guida:

a) Strutture, supporti e componenti

  • I pannelli fotovoltaici applicati all’involucro (BAPV) o integrati nell’edificio (BIPV) devono essere montati su supporti con caratteristiche ignifughe o separate mediante elementi incombustibili.
  • Gli inverter e convertitori elettrici vanno posizionati in compartimenti protetti, con aerazione naturale o forzata, oppure in contenitori REI/EI compatibili.
  • I cavi e attraversamenti che attraversano compartimenti devono preservare la tenuta al fuoco dei setti attraversati.

b) Compartimentazione e barriera antincendio

  • È richiesto un attento dimensionamento delle porzioni di pannelli e la compartimentazione per limitare la propagazione del fuoco tra zone omogenee dell’impianto.
  • Le vie di esodo e i percorsi di intervento non devono essere ostacolati dall’impianto FV.

c) Distanze, distacchi e accessibilità

  • Definizione di distanze minime e distacchi tra file di pannelli, elementi per l’evacuazione fumo e percorsi di soccorso.
  • Accessi operativi e spazi di manutenzione compatibili con attività di intervento in emergenza.

d) Sistemi di accumulo (BESS)

Le nuove linee guidano includono indicazioni specifiche per sistemi di accumulo energetico a ioni di litio (Battery Energy Storage Systems), che rappresentano un punto critico:

  • valutazione del rischio “thermal runaway” e propagazione termica,
  • ventilazione, compartimentazione e separazione dai percorsi di esodo,
  • scelte progettuali che considerino misure passive e attive di raffreddamento.

e) Manutenzione, verifiche e documentazione

  • Introduzione dell’obbligo di controlli periodici con registrazione su registro antincendio.
  • Ispezioni tecniche specifiche come termografia per individuare hot-spot o degrado elettrico.
  • Redazione del manuale di uso e manutenzione e definizione di un piano di verifica sistematico.

5. Procedimenti amministrativi e transizione normativa

Nuove installazioni vs progetti già avviati

  • Le nuove installazioni (non ancora in iter al 1° settembre 2025) devono conformarsi alle linee guida 2025.
  • I progetti già avviati prima di quella data possono essere conclusi secondo la normativa precedente (2012), se rientrano nei casi di “procedura già avviata”.

Chiarimenti ministeriali

La circolare del 10 settembre 2025, prot. n. 14668, fornisce chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole, in particolare su quali progetti già in corso possano rimanere con le regole precedenti e su come valutare le situazioni borderline.

6. Implicazioni pratiche per aziende e progettisti

Per le aziende e i progettisti che vogliono ora installare un impianto fotovoltaico, l’entrata in vigore della linea guida 2025 comporta alcune azioni pratiche indispensabili:

  • Verificare se l’impianto in progetto rientra nel campo di applicazione delle nuove regole (tensione, posizione, integrazione).
  • Effettuare una valutazione del rischio incendio che includa gli scenari di innesco fotovoltaico, propagazione, partecipazione dei carichi elettrici, e interazioni con l’edificio.
  • Integrare nei progetti le misure tecniche richieste: distacchi, compartimentazione, vie di esodo, ventilazione, protezioni passive.
  • Redigere o aggiornare il manuale manutentivo e il registro antincendio, con controlli programmati e verifiche tecniche come termografia.
  • Per impianti già in corso prima del 1° settembre, valutare attentamente se l’iter può procedere con normative precedenti, documentando adeguatamente lo stato di avanzamento e le procedure attivate.
  • Collaborare con il Comando VVF competente per valutazioni progettuali dove richieste, e assicurarsi che la documentazione tecnica (calcoli, relazioni, schemi) sia completa e coerente.

7. Conclusione

La Nota del 1° settembre 2025 (n. 14030) segna una svolta importante nel campo della prevenzione incendi per impianti fotovoltaici, mettendo ordine e coerenza tecnica nelle regole applicabili. Le nuove linee guida non sono solo un vincolo, ma rappresentano un’occasione per elevare gli standard di sicurezza, affidabilità e qualità degli impianti.

Per chi opera nel settore (aziende, progettisti, tecnici antincendio), è fondamentale aggiornare le prassi, adeguare le procedure e adottare un approccio sistematico alla sicurezza. Se sei interessato a una consulenza per progettare o adeguare un impianto fotovoltaico secondo le nuove linee guida antincendio 2025, contattaci: possiamo affiancarti nella valutazione rischi, nella progettazione antincendio e nella gestione amministrativa e tecnica del progetto.