Pubblicato il 22 luglio 2026
Si avvicina una scadenza importante per le aziende soggette agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti. Essere preparati significa evitare criticità e garantire la conformità alla normativa vigente.
Dal 16 settembre 2026 terminerà il periodo transitorio previsto dalla Legge n. 26/2026 e diventeranno pienamente operative le nuove regole per l’utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale (FIR digitale – xFIR), secondo quanto previsto dal D.M. n. 59/2023.
Cosa cambia dal 16 settembre 2026?
Dal 16 settembre 2026 entrerà in vigore l’obbligo del FIR digitale nei casi previsti dalla normativa; la modalità di emissione del formulario dipenderà dalla tipologia del produttore e dal tipo di rifiuto trasportato.
Chi è obbligato a utilizzare il FIR digitale?
Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale sarà obbligatorio per il trasporto di:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi.
Per questi soggetti non sarà più possibile utilizzare il formulario cartaceo.
Produttori iscritti al RENTRI con meno di 10 dipendenti
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale sarà obbligatorio esclusivamente per il trasporto dei rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti non pericolosi sarà ancora possibile utilizzare il formulario cartaceo oppure, su base volontaria, il FIR digitale.
Casi particolari
Per i produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti nell’ambito delle seguenti attività:
- attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione e di scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
Trasportatori
Dal 16 settembre 2026 i trasportatori dovranno essere in grado di gestire sia il FIR digitale sia il FIR cartaceo.
Il formato del formulario sarà infatti determinato dagli obblighi del produttore:
- se il produttore è tenuto ad utilizzare il FIR digitale, il trasporto dovrà avvenire con il formulario digitale;
- se il produttore può ancora utilizzare il formulario cartaceo, il trasporto continuerà ad essere effettuato con il formulario cartaceo.
È quindi fondamentale che i trasportatori siano organizzati per operare con entrambe le modalità.
Come prepararsi?
Per arrivare pronti alla scadenza consigliamo di:
- verificare se la propria azienda rientra tra i soggetti obbligati;
- controllare la corretta iscrizione al RENTRI, ove prevista;
- verificare che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto siano pronti ad operare con il nuovo sistema;
- effettuare alcune prove operative prima dell’entrata in vigore dell’obbligo.
Schema riepilogativo
| Soggetto | Rifiuti pericolosi | Rifiuti non pericolosi |
| Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti | FIR digitale obbligatorio | FIR digitale obbligatorio |
| Produttori iscritti al RENTRI con meno di 10 dipendenti | FIR digitale obbligatorio | FIR cartaceo oppure FIR digitale (facoltativo) |
| Casi particolari (Produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti nell’ambito di attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca, costruzione e demolizione, attività commerciali, di servizio e sanitarie) | FIR digitale obbligatorio | FIR cartaceo oppure FIR digitale (facoltativo) |
| Trasportatori | Devono essere in grado di gestire sia il FIR digitale sia il FIR cartaceo, in base agli obblighi del produttore. | |