QUANDO UN RIFIUTO… NON È PIÙ UN RIFIUTO
Sottoprodotti ed End of Waste: due strumenti per ridurre l’impatto ambientale e favorire l’economia circolare
Nel contesto della normativa ambientale vigente, esistono due strumenti chiave che consentono di ridurre la produzione di rifiuti e valorizzare i materiali residui:
- il sottoprodotto, disciplinato dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), regolata dall’art. 184-ter del medesimo decreto.
Due concetti distinti ma complementari, che permettono alle imprese di ottimizzare i propri processi produttivi, contenere i costi di gestione e tutelare l’ambiente. Vediamo di cosa si tratta.
Il sottoprodotto: materiale utile, non rifiuto
Secondo l’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, un residuo di produzione può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto se soddisfa quattro condizioni fondamentali:
- È originato da un processo di produzione il cui scopo principale non è la sua produzione;
- È certo il suo successivo utilizzo (es. come materia prima in un altro ciclo produttivo);
- Può essere utilizzato direttamente senza ulteriori trattamenti (salvo pratiche industriali standard);
- Il suo impiego è legale, sicuro per la salute umana e per l’ambiente.
Esempio pratico: nel settore oleario, materiali come sansa o nocciolino possono essere impiegati come biocombustibili o in zootecnia. Se documentati correttamente, rientrano tra i sottoprodotti.
Il vantaggio? Il materiale non viene gestito come rifiuto, evitando quindi gli oneri relativi a tracciabilità, autorizzazioni e smaltimento.
End of Waste: quando il rifiuto cessa di essere tale
L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 disciplina i casi in cui un rifiuto, a seguito di un’operazione di recupero autorizzata, può cessare di essere tale e diventare un prodotto a tutti gli effetti.
Per ottenere lo status di “End of Waste” devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- Il rifiuto è stato sottoposto a un’operazione di recupero;
- Il materiale ottenuto ha uno specifico utilizzo;
- Esiste una domanda di mercato per tale materiale;
- Il materiale soddisfa norme tecniche, standard di qualità e di sicurezza;
- L’uso del materiale non comporta impatti negativi sull’ambiente o sulla salute.
Esempio pratico: rifiuti da costruzione e demolizione possono, attraverso appositi trattamenti, diventare aggregati riciclati per usi edilizi.
Normativa di riferimento:
- Direttiva 2008/98/CE (articoli 5 e 6)
- Regolamenti UE settoriali (es. Regolamento (UE) 333/2011 per rottami metallici)
- DM 264/2016 – Criteri per la qualificazione di sottoprodotti e End of Waste
- Autorizzazioni rilasciate da Regioni o Province ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3
Differenze principali tra i due concetti
Aspetto | Sottoprodotto | End of Waste (EoW) |
Stato iniziale | Residuo di produzione (non rifiuto) | Rifiuto vero e proprio |
Trattamento richiesto | Nessuno o minimo | Obbligatorio (recupero) |
Finalità | Utilizzo diretto | Creazione di un nuovo prodotto |
Iter autorizzativo | Autodichiarazione e documentazione | Autorizzazione o regolamento specifico |
Un’opportunità per le imprese
La corretta applicazione dei concetti di sottoprodotto e End of Waste consente alle aziende di:
- Ottimizzare la gestione ambientale interna;
- Ridurre i costi legati allo smaltimento dei rifiuti;
- Accedere a nuove filiere produttive basate sul recupero;
- Dimostrare il proprio impegno nella sostenibilità e nell’economia circolare.
Conclusione
La normativa ambientale, spesso percepita come complessa, offre in realtà strumenti utili per valorizzare gli scarti e limitare l’impatto ambientale.
Comprendere e applicare correttamente le disposizioni su sottoprodotti ed End of Waste è un passaggio essenziale per rendere i processi aziendali più efficienti, legali e sostenibili.
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